Quietanza di pagamento condominiale inopponibile se priva di data certa

Il condomino pignorante i crediti vantati da un terzo nei confronti del proprio condominio è estraneo al rapporto contrattuale da cui scaturisce l’oggetto del pignoramento (Cass. 14599/2020)

Nel procedimento di espropriazione forzata promosso da un condomino nei confronti di un creditore del proprio condominio, il creditore procedente è terzo ed estraneo al rapporto contrattuale concluso tra i due.

La quietanza del pagamento effettuato dall’ente, sprovvista di data certa anteriore al pignoramento, gli è quindi inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c..

Lo ha affermato la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14599/2020 (testo in calce), ribadendo il già consolidato principio secondo cui, in sede di accertamento dell’obbligo del terzo (sia nel giudizio a cognizione piena previsto fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.), il creditore procedente che agisce iure proprio è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.

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