Corte di Cassazione Sez. IV Civile sentenza n. 22685/14
La Cassazione spesso si trova a dover decidere questioni riguardante liti condominiali o tra condomini e amministratore, in questo caso si è giunti addirittura ad una sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione. All’amministratore veniva contestato il fatto di aver affisso nel portone del condominio i nominativi dei morosi e questa condotta, nonostante l’effettiva morosità delle persone inserite in elenco, è stata ritenuta diffamante da parte dei Supremi Giudici poichè, si legge in sentenza, “non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri“.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte osserva che “ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (sez. 5 n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390)“.