“In un edificio condominiale, scale e corridoi di accesso alle cantine, quali elementi essenziali per raggiungere le singole proprietà esclusive, sono per presunzione di legge incluse tra le parti comuni ex art. 1117 n. 1 c.c. e quindi in comproprietà fra tutti i condomini, salvo diverso titolo. La presunzione di comproprietà fra i componenti della collettività condomini delle parti in condominio elencate nell’art. citato ed, in genere, di tutte le cose destinate all’uso comune opera solo nella inesistenza di un titolo che detta presunzione escluda; incombe a chi rivendichi l’acquisto uti singuli di dette porzioni di immobili l’onere di provare che queste ultime furono avocate a se dal venditore col primo atto di frazionamento (Cass., n. 9523/2014)”.