Suprema Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile Sentenza n. 820 del 16 gennaio 2014
Con la sentenza che si riporta, la Cassazione stabilito che per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura).
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26426/14;depositata il 16 dicembre
In tema di condominio negli edifici e più nello specifico di opere di chiusura delle parti di proprietà esclusiva è legittimo – se non vietato da regolamento condominiale e comunale – l’intervento di trasformazione di un posto auto aperto in un box auto chiuso.
Suprema Corte di Cassazione Civile Sentenza Numero: 3636/2014
La Cassazione, con la sentenza in commento, i materia di condominio, ha esaminato un caso relativo alle spese per la manutenzione e la riparazione degli edifici e, più nello specifico, i fatti di causa si riferivano ad una questione sollevata innanzi al giudice di pace di Napoli da due condomini nei confronti di un altro proprietario chiedendo “che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza di spese condominiali attinenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il Condominio e la società cooperativa Leopardi, rimasto inadempiuto e che aveva formato oggetto di un ricorso per ingiunzione da parte dell’appaltatrice nei confronti dell’ente di gestione, conclusosi con l’emissione di un decreto portante l’ingiunzione di quest’ultimo di pagare Euro 16.717,43; di seguito la Cooperativa aveva pignorato detto importo, corrispondente ai fitti delle attrici, facendoselo assegnare in sede di espropriazione“.
Ovviamente il condomino chiamato in causa si è costituito in giudizio sostenendo di non dover nulla per aver già corrisposto la quota di spettanza all’amministratore del Condominio.
Se i pannelli fotovoltaici abbagliano i vicini, scatta l’ordine “ex 700” di modificarne l’inclinazione
Provvedimento d’urgenza perché si rischia il danno alla salute. Niente da fare per il proprietario, che pure si offre di installare vetri auto-oscuranti: riducono troppo la luce naturale negli appartamenti. L’energia pulita fa male. Possibile? Sì, se l’impianto fotovoltaico del dirimpettaio abbaglia le case del vicinato e obbliga i proprietari a tenere le tapparelle chiuse, senza nemmeno poter uscire su balconi e terrazze. Per il proprietario scatta allora l’ordine del giudice ex articolo 700 Cpc: deve modificare l’inclinazione dei pannelli per non accecare i residenti negli immobili di fronte al suo. E il provvedimento d’urgenza si spiega perché con l’effetto della luce riflessa si rischiano danni alla salute. Non può allora trovare ingresso il reclamo del proprietario, che pure svolge un’attività d’impresa e si offre di installare vetri auto-oscuranti alle finestre dei dirimpettai: si tratta infatti di una soluzione che riduce comunque in modo drastico l’illuminazione naturale degli appartamenti. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Perugia (giudice Stefania Monaldi).
Immissioni intollerabili
Deve rassegnarsi il proprietario: inutile invocare i meri dati della “Cornell formula”, in base ai quali la presenza dei pannelli non sarebbe così invasiva come sostengono i residenti dell’area; né giova l’invito a contemperare le esigenze dei dirimpettai con quelle della sua attività produttiva, che non può fare a meno dell’impianto. A inchiodare la società intervengono le risultanze complessive delle perizie: i dirimpettai sono costretti a tenere persiane e scuri chiusi per ore, specie di pomeriggio, si configurano dunque immissioni luminose che superano la normale soglia di tollerabilità ex articolo 844 Cc. E la circostanza che il fenomeno si verifichi solo (o soprattutto) d’estate non ne sminuisce il potenziale lesivo: il fatto di non poter fruire per un’intera stagione di luce e vedute dell’immobile costituisce in ogni caso un innegabile detrimento nel godimento del bene, tale da superare l’asticella fissata dal legislatore per evitare di dare ingresso a questioni bagatellari.
Pregiudizi irreversibili
Non bisogna poi dimenticare che l’esposizione duratura a una fonte luminosa di notevole intensità può causare pregiudizi anche irreversibili all’apparato visivo di una persona. E le Ctu parlano chiaro: non si può guardare in direzione di quei pannelli senza essere costretti a chiudere gli occhi. Nemmeno i vetri auto-oscuranti riducono la gravità del problema. Insomma: sugli interessi dell’azienda prevalgono i diritti dei residenti ex articolo 703 Cpc. Al reclamante non resta che pagare le spese.
La rete metallica posta attorno al cortile non costituisce un’innovazione perché cambia la sistemazione, non la destinazione d’uso: irrilevanti le limitazioni subite dall’esercizio commerciale Non serve la maggioranza qualificata e tanto meno l’unanimità del condominio per deliberare la recinzione dell’area verde dell’edificio: deve dunque rassegnarsi il proprietario del negozio se la rete metallica toglie visibilità all’esercizio commerciale che si trova nell’edificio. E ciò perché l’iniziativa dell’assemblea non costituisce affatto un’innovazione: modifica soltanto la sistemazione del cortile senza alternarne la destinazione d’uso. È quanto emerge dalla sentenza 4508/15, pubblicata il 5 marzo dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Interessi concorrenti
Niente da fare per il proprietario dell’immobile: è invero escluso che siano giuridicamente rilevanti le limitazioni patite dell’esercizio commerciale per effetto della recinzione del complesso residenziale. Confermata la sentenza della Corte d’appello che ha rovesciato il verdetto del Tribunale: il giudice di prime cure aveva annullato le delibere approvate dall’assemblea sul rilievo che il negozio del condomino “recalcitrante” fosse meno visibile dalla strada dopo la posa della rete metallica attorno all’area verde. La configurabilità dell’innovazione è esclusa perché la recinzione del cortile decisa per impedire che i giardini siano calpestati in modo indiscriminato non può essere considerata un’opera diretta al miglioramento, ad un uso più comodo o a un maggior rendimento della cosa comune; né può la rete rappresentare un manufatto in grado di arrecare pregiudizio alla cosa comune: cambia soltanto la modalità di utilizzazione e il mutamento rientra negli atti di ordinaria gestione che possono essere compiuti dall’amministratore condominiale. Insomma: non è possibile ritenere che la rete metallica che circonda il cortile ne alteri in qualche modo la funzionalità, turbando l’equilibrio fra i concorrenti interessi dei partecipanti al condominio. Nella specie il negozio del singolo condomino ha tre porte, delle quali una si affaccia sulla strade e le altre nello spazio dedicato al parcheggio delle auto: considerata la posizione, concludono i giudici, non si configura alcun danno all’esercizio commerciale. Non resta dunque che pagare le spese di giudizio
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 40/15; depositata l’8 gennaio
L’amministratore è legittimato a proporre azione di rivendica dei beni comuni quando sia stato a ciò autorizzato dall’assemblea del condominio con deliberazione presa a maggioranza. Si presume che i beni indicati nell’art. 1117 c.c. siano condominiali; di conseguenza, l’amministratore che agisce per la rivendica di spazi comuni, non deve farsi carico di dimostrare che tali beni rientrino nella disponibilità del condominio.
Corte di Cassazione Sez. IV Civile sentenza n. 22685/14
La Cassazione spesso si trova a dover decidere questioni riguardante liti condominiali o tra condomini e amministratore, in questo caso si è giunti addirittura ad una sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione. All’amministratore veniva contestato il fatto di aver affisso nel portone del condominio i nominativi dei morosi e questa condotta, nonostante l’effettiva morosità delle persone inserite in elenco, è stata ritenuta diffamante da parte dei Supremi Giudici poichè, si legge in sentenza, “non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri“.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte osserva che “ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (sez. 5 n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390)“.
Accolta la domanda del ricorrente: i tre ulivi posti sul fondo agricolo limitrofo vanno eliminati
Vanno rimosse le piante se collocate a una distanza inferiore ai tre metri dal confine con la proprietà del vicino, come previsto dal disposto dell’articolo 892 c.c. Lo ha dichiarato il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1249/14. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso del ricorrente che chiedeva, tra le altre cose, la rimozione di tre ulivi, piantati sul fondo del vicino.
In merito alle domande proposte dal ricorrente sull’arretramento/rimozione degli alberi fino alla distanza consentita, il Ctu accertava che «le tre piante di ulivo, poiché le stesse sono classificate in botanica come piante ad alto fusto, le stesse, per quanto disposto dall’articolo 892 c.c., devono essere piantate ad una distanza non inferiore a tre metri dal confine». Nel caso di specie, il Ctu ha potuto accertare una distanza dal confine compresa tra i 131 e i 141 centimetri: tali piante sono state definite dal consulente «giovani e, comunque, d’età inferiore ai venti anni, tenuto conto anche della circonferenza del tronco, che va dai 38 centimetri della pianta più piccola ai 52 centimetri di quella più grande». Pertanto, il Tribunale perugino dispone che i convenuti rimuovano le tre piante.