Solo se il giudice accerta una grave irregolarità contabile l’amministratore può essere revocato

In presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità previste dall’art. 1129 c.c., la revoca dell’amministratore non scatta automaticamente, ma può essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge.

Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova che, con sentenza del 22 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso proposto dai condomini per la revoca dell’amministratore, colpevole di aver presentato in ritardo il rendiconto condominiale e di non aver convocato l’assemblea per l’approvazione.

Nella fattispecie, l’amministratore aveva ritardato la predisposizione del rendiconto annuale e, di conseguenza, non aveva convocato l’assemblea dei condomini per l’approvazione del conto entro i termini stabiliti dal regolamento di condominio, e nemmeno entro il termine imposto dall’art. 1130 c.c. Il giudice lombardo, tuttavia, ha respinto la richiesta di revoca valutando positivamente le giustificazioni addotte dall’amministratore, che non aveva potuto adempiere ai propri doveri a causa della mancata disponibilità della documentazione contabile necessaria per predisporre il bilancio.

La sentenza esprime un interessante principio di diritto secondo il quale la sussistenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità elencate nel nuovo art. 1129 c.c. – elenco peraltro non tassativo – non comporta automaticamente la revoca dell’amministrazione dall’incarico, spettando sempre al giudice l’ultima parola in ordine all’accertamento dell’effettivo comportamento contrario alla legge, da valutare caso per caso in relazione alle circostanze in cui l’amministratore si trova ad operare.

Si legge infatti del provvedimento: “l’art. 1129 c.c. prevede che l’Autorità Giudiziaria, in presenza di gravi irregolarità, può disporre la revoca dell’amministratore, ciò che impone al Giudice di verificare se, pur ricorrendo in astratto una ipotesi rientrante nell’ambito della previsione normativa, sussista nel caso concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge, con esclusione pertanto di ogni automatismo”.

Nel caso preso in esame, la mancata predisposizione del rendiconto condominiale e la ritardata convocazione della assemblea erano state determinate dalla oggettiva impossibilità di ricostruire l’esatta contabilità delle forniture del gas, voce questa che da sola rappresentava l’80% del bilancio condominiale.

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