Sospensione di acqua, luce e gas a causa dei morosi

Chi paga rischia di non avere il servizio: il condomino puntuale nei pagamenti si potrebbe interrogare su quali rimedi esperire qualora si accorga che il condominio (a causa della morosità di altri condòmini) non paghi con regolarità le forniture essenziali (acqua luce e gas), con il rischio che le stesse vengano sospese dall’ente somministratore.

A tal proposito, è bene anzitutto ricordare che sussistono due differenti rapporti giuridici: uno che riguarda il terzo ed il condominio rappresentato (dall’amministratore) che hanno sottoscritto il contratto di fornitura, e un secondo che riguarda, viceversa il rapporto che lega tra loro i condomini ed il condominio.

Questa distinzione è essenziale per capire che i condomino “virtuoso” dovrà sempre muoversi nell’ambito di questo secondo rapporto, senza pensare di “scavalcare “ l’amministratore e rivolgersi egli stesso al somministratore: , o pagandogli direttamente la propria quota di fornitura, o con un ricorso al giudice che chieda la revoca della sospensione del servizio posta in essere dal fornitore.

Sul punto ha recentemente fatto chiarezza la Cassazione (sentenza 3636/2014) precisa che, pur non avendo il Condominio personalità giuridica, esso si pone nei confronti dei terzi “come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni”, per le quali “l’amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione degli obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni, sia all’interno della collettività condominiale come unico referente dei pagamenti ad essa relativi”.

Conclude pertanto la Suprema Corte con la decisione in oggetto che “Il somministratore non ha alcun rapporto contrattuale con gli odierni resistenti, i quali fruiscono del servizio di erogazione dell’acqua in forza del contratto di erogazione stipulato dal Condominio”, e che pertanto “ il solo pagamento che costituisce corretto adempimento dell’obbligazione è quello proveniente dall’amministratore”.

In forza di tali princìpi, pertanto, il condòmino in regola con i pagamenti (come stabilito molto chiaramente da Tribunale di Alessandria, che ha respinto una richiesta in tal senso (ordinanza 17 luglio 2015) non potrà ricorrere ex art. 700 Cod. Proc. Civ. contro il provvedimento di sospensione disposto dall’ente erogatore sostenendo che tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti dei condomini morosi. Il Tribunale di Alessandria, correttamente, infatti in questo caso aveva respinto la richiesta rilevando come per l’ente erogatore quello che conti sia esclusivamente l’inadempimento posto in essere dal Condominio, non potendosi certo pretendere che il fornitore si sobbarchi l’onere di individuare e colpire solo i condomini morosi.

Inoltre, come detto il condomino non potrebbe neppure tentare di evitare la sospensione delle forniture disposta nei confronti del condominio pagando direttamente la propria quota all’erogatore: pratica questa non consentita come precisato da cassazione 3636/2014 “… l’amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia all’interno della collettività condominiale come unico referente dei pagamenti ad essi relativi”, il che significa che “…non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio, salvo le volte in cui il creditore dell’ente di gestione non sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del Condominio”.

Al condòmino, pertanto, una volta allarmato dal mancato pagamento delle varie bollette di fornitura, non resterà che muoversi in ambito condominiale, pretendendo anzitutto (come del resto ora previsto dalla legge con la fissazione di un termine perentorio di 6 mesi ) che l’amministratore persegua puntualmente i condomini morosi, e soprattutto chiedendo all’amministratore stesso, nel caso di conclamate e perduranti morosità, di rivolgersi al Tribunale chiedendo autorizzarsi il distacco dall’impianto (ad esempio relativo alla fornitura idrica) dei condomini cattivi pagatori: questo in quanto (come affermato da Tribunale Brescia che ha ritenuto – con ordinanza 2014/427 perfettamente accoglibile tale richiesta) “la morosità dei resistenti comporta l’insolvenza del Condominio verso gli enti erogatori dei servizi comuni e conseguentemente la concreta possibilità di interruzione dei servizi, sussistendo cosi il periculum in mora necessario a che una richiesta di provvedimento di urgenza venga accolta.

A tale ultimo proposito, si rileva come l’art. 63 disp.att.cod.civ. consente all’amministratore condominiale in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per più di un semestre di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

Il ricorso al Tribunale perché autorizzi un tale distacco, tuttavia, potrebbe essere consigliabile per l’amministratore onde evitare di esporsi ad eventuali azioni di richieste di risarcimento da parte di condomini che si vedano privati di un servizio essenziale quel fornitura acqua o riscaldamento.”

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