Spese urgenti non rimborsabili al condomino che le ha anticipate sulle parti comuni a suo esclusivo uso

Accolto il ricorso di un proprietario che lamentava di non avere accesso alle aree ristrutturate senza il suo consenso

Non sono rimborsabili al condomino che le ha anticipate le spese urgenti sostenute per la manutenzione di parti comuni in uso esclusivo al proprietario che ha fatto fare i lavori.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25729 del 30 ottobre 2017, ha accolto il ricorso di un condomino che si era visto richiedere le spese da un albergatore che aveva anticipato degli interventi urgenti su parti comuni ma a suo uso esclusivo.

I supremi giudici hanno dunque dato ragione al condomino che si era opposto al decreto ingiuntivo con il quale gli venivano richiesti i soldi di spese improcrastinabili.

Sul punto il Collegio di legittimità ha infatti precisato che Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi – con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione – ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo) non è ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compressi nel complesso e la “difficoltà di procurarsi tempestivamente i! consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all’ “adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera” e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni).

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