Le asseverazioni devono essere prodotte sempre, a prescindere dall’opzione scelta per usufruire della detrazione.
Per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici (ingegneri, architetti o geometri per gli interventi meno complessi) devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici indicati nel DM Requisiti tecnici 6 agosto 2020. L’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea secondo le indicazioni del DM Asseverazioni 6 agosto 2020.
Per gli interventi antisismici, la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. L’asseverazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020 e depositata presso lo sportello unico per l’edilizia.
Le asseverazioni devono essere rilasciate alla fine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori da tecnici diversi dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori. I tecnici incaricati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.
Superbonus 110%, l’attestazione di congruità delle spese
na novità, non presente nelle altre detrazioni, è l’attestazione della congruità delle spese. Deve essere redatta dai tecnici per attestare che le spese sostenute siano congrue in relazione agli interventi realizzati. Questa attestazione deve essere prodotta sempre:
– per i lavori di efficientamento energetico;
– per i lavori antisismici;
– se si sceglie la detrazione Irpef con rimborso in cinque anni;
– se si sceglie lo sconto in fattura;
– se si sceglie la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.
Superbonus 110%, APE pre e post intervento
Per ottenere il Superbonus sui lavori di efficientamento energetico e misurare i risultati ottenuti, è necessario farsi rilasciare l’Attestato di prestazione Energetica (APE), che i certificatori energetici devono redigere ai sensi del DM 26 giugno 2015. Sono richiesti due APE:
– uno prima di iniziare i lavori, per fotografare la condizione iniziale dell’immobile;
– uno a lavori ultimati per misurare i risultati raggiunti.
Di seguito uno schema sulle asseverazioni da produrre:
Lavori
|
Asseverazioni
|
A
chi trasmetterle |
Efficientamento energetico |
Rispetto dei requisiti tecnici ex DM 6/8/2020 APE |
ENEA |
Misure antisismiche | Riduzione del rischio sismico ex DM 329/2020 |
Sportello Unico Edilizia |
Utilizzo
detrazione |
Visto
di conformità |
Asseverazione
ex DM 6/8/2020 o DM 329/2020 |
Attestato
congruità delle spese |
APE
|
Detrazione Irpef |
no |
si
|
si
|
si
|
Sconto in fattura |
si
|
si
|
si
|
si
|
Cessione del credito |
si
|
si
|
si
|
si
|