Quando il Giudice rileva “l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, a causa della mancanza della procedura di mediazione, grava sul condomino che si opponga al decreto ingiuntivo l’onere di instaurare la mediazione, pena l’estinzione del giudizio di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo”.
Il Caso
Questo è principio che il Tribunale di Milano ha affermato con la sentenza n.13870 del 9 dicembre 2015 nel caso in cui un condominio ha chiesto ed è riuscito ad ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) nei confronti di un condomino che è risultato moroso nei pagamenti e questi, a sua volta, ha presentato successivamente un’opposizione. In questo caso il giudice ha respinto l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo presentata dal condomino, mentre ha ritenuto necessario ricorrere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010, essendo la materia condominiale una tra quelle in cui tale procedura è assolutamente obbligatoria.
In poche parole, il giudice, come d’altronde risulta essere previsto dal legislatore, aveva deciso di concedere alle parti un termine per esperire la mediazione. Solo in un secondo momento, dopo che né il condominio né il condomino avevano ottemperato alla richiesta del giudice, questi ha rilevato l’improcedibilità della causa di opposizione del condomino moroso, dichiarando così estinta l’opposizione e confermando quindi il decreto ingiuntivo.
La Sentenza
Tale decisione rappresenta un ulteriore tassello che è andato ad aggiungersi all’”elaborazione giurisprudenziale” di un tema che, soprattutto negli ultimi tempi, ha impegnato tantissimo gli interpreti e gli operatori del diritto. Infatti il Dlgs 28/2010 nonostante disponga la mediazione obbligatoria in materia di condominio, al contempo la esclude “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Ciò significa che un condominio è libero di agire con un ricorso per ingiunzione nei confronti del condomino moroso, che però, a sua volta, può farvi opposizione entro e non oltre 40 giorni dalla ricezione della notifica del decreto, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà (come prevede la legge) qualora ne sussistessero i requisiti.
Poi, una volta esaurita questa fase, termina una volta e per tutte l’efficacia “dell’esenzione dall’obbligo di esperire la mediazione” che dovrà quindi essere attivata. A questo punto, a chi tocca l’onere di attivazione? Al condominio, convenuto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma in ogni caso “attore sostanziale” della diatriba, o al condomino “attore principale” nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ma “convenuto in senso sostanziale”?
Allineandosi ad una recente pronuncia della Cassazione (la 24629/2015), il Tribunale di Milano ha affermato che “grava sul condomino che si è opposto al decreto ingiuntivo promuovere la mediazione obbligatoria. È infatti il condomino che ha interesse a opporsi al decreto ingiuntivo per vederlo revocato all’esito del giudizio di opposizione, sicché è anche suo interesse che tale giudizio non si estingua. Per evitare tale estinzione, dunque, sarà il condomino a doversi fare parte diligente e promuovere il tentativo di mediazione nel termine assegnato”.