Al Giudice di Pace spetta la lite sulla modalità del diritto, ma sarà quello togato ad intervenire sulle controversie riguardanti il diritto di parcheggiare al di fuori dei posti auto riservati.
A partire dall’11 febbraio 2016, è compito del tribunale intervenire sulle controversie tra condomini, qualora qualcuno di essi volesse impedire agli altri di parcheggiare nel vialetto dell’edificio, sostenendo che questo sia un bene comune e non proprio. Infatti, riguardando la lite un esercizio tout court del diritto e non una sua semplice modalità, non può spettare al Giudice di Pace.
La Sentenza
Questo è quanto ha stabilito l’ordinanza 2751/16 dell’11 febbraio emessa dalla sezione civile della Cassazione.
Uso improprio: “Sbaglia il tribunale a declinare la sua competenza in favore del magistrato onorario sul rilievo che per «consolidata giurisprudenza» le cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali, rimesse ex articolo 7 Cpc, alla competenza del giudice di pace, sono quelle riguardanti i limiti qualitativi d’esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, come sarebbe nel caso di specie. E l’errore non sta nel riferimento alle pregresse sentenze della Suprema corte, che è corretto, ma nella qualificazione della controversia: i condomini, infatti, litigano perché uno di loro si ostina a parcheggiare nel vialetto del comprensorio residenziale, mentre gli altri sostengono che si tratti di un abuso del bene comune perché il posteggio della vettura avviene al di fuori degli appositi posti auto. L’uso improprio risulta sanzionabile ex articolo 1102 Cc e il condomino che lascia l’auto in sosta nel vialetto invece che nello spazio assegnatogli impedisce un pari uso del vialetto agli altri proprietari esclusivi. La causa, insomma, non riguarda le modalità, quantitative o qualitative, di un diritto ma investe radicalmente il diritto del condomino a posteggiare la macchina. Le parti sono rimessa dinanzi al Tribunale”.