L’amministratore ritarda nel pagare la ditta che esegue i lavori nello stabile? Allora il condominio è tenuto a versare gli interessi di mora. Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n.225 dell’11 gennaio 2016 in tema di responsabilità dell’amministratore di condominio nel contratto di appalto.
Si è giunti a questa sentenza dopo che una ditta di pulizie aveva fatto ricorso al Tribunale chiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento di una somma dovuta dopo che la stessa ditta aveva prestato un servizio di pulizia in uno stabile. Questa somma, ovviamente, comprendeva, oltre a quanto dovuto per il servizio, gli interessi di mora maturati fino a quel periodo.
Il condominio, dal canto suo, si opponeva a tale decreto e richiedeva un compenso per le maggiorazioni rispetto al prezzo d’appalto inizialmente concordato.
Se l’amministratore ritarda nel pagare la ditta che esegue i lavori, paga il condominio?
“Nei poteri attribuiti all’amministratore di condominio dall’articolo 1130 c.c. rientra quello di stipulare contratti necessari per provvedere, nei limiti della spesa approvata dall’Assemblea, tanto all’ordinaria manutenzione quanto alla prestazione dei servizi comuni, contratti, pertanto, vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell’articolo 1131 cc.
Anzi, se l’amministratore di un condominio autorizzato dall’assemblea dei condomini senza riserva di approvazione di talune clausole, alla stipula di un contratto di appalto per provvedere alla manutenzione di parti comuni dell’edificio, validamente può pattuire, per il caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo all’appaltatore, interessi moratori superiore al tasso legale e il condominio è obbligato l’adempimento del debito derivante da tale clausola né comunque il preteso credito per pagamenti indebiti opposto in compensazione si rivelerebbe di facile e pronta liquidazione“.
L’amministratore ritarda nel pagare la ditta che esegue i lavori? Il condominio non deve nulla se l’assemblea prima lo approva all’unanimità
Secondo il giudice del Tribunale di Roma, una volta accertati i fatti, è emerso chiaramente che vi era un accordo contrattuale tra le due parti (condominio e ditta di pulizie) che prevedeva il versamento degli interessi di mora alla ditta nel caso in cui ci fosse stato un ritardo nel pagamento da parte dell’amministratore.
Chiarito ciò, “nella vicenda in esame, conformemente a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice romano ha avuto modo di precisare che l’amministratore condominiale ha il potere, ai sensi degli articoli 1130, 1131, numero 3, e 1135, numero 4, del c.c., di stipulare, vincolando i condomini, i contratti necessari per provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni comuni nonché alla loro manutenzione straordinaria, la quale sia stata deliberata dall’assemblea dei condomini – salva l’ipotesi in cui quest’ultima, nel deliberare l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, abbia riservato a sé l’approvazione delle singole clausole di quella stipulazione – con eccezione per le opere urgenti, in relazione alle quali può provvedere immediatamente, riferendone alla prima adunanza“.
Ne consegue che, se l’amministratore di un condominio è autorizzato dall’assemblea dei condomini, alla stipula di un contratto d’appalto che prevede il versamento degli interessi di mora in caso di ritardo dei pagamenti alla ditta che esegue i lavori in una parte comune del condominio, il condominio, a sua volta, è obbligato all’adempimento del debito derivante da questa clausola. (In tal senso Cass. 1640/1997 e Cass.3159/1993).
Per questo motivo, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del condominio che, pertanto, dovrà versare alla ditta di pulizie l’intera cifra pattuita più gli interessi di mora.