Anche gli abitanti dei condomini limitrofi possono presentare un esposto in questura per denunciare il superamento della tollerabilità dei rumori. E sì, possono farlo anche se il loro appartamento non si trova nello stesso edificio ma in uno che si trova nelle vicinanze.ù
Il caso
Adesso, il superamento della normale tollerabilità dei rumori che provengono da un appartamento può essere testimoniato anche da altri condomini senza dove necessariamente nominare un Ctu. La deposizione non è invalidata dal fatto che i singoli testi abbiano presentato un esposto in Questura in merito al problema. Infatti, l’unica cosa rilevante è che la loro abitazione si trovi in un posto diverso da quello in cui vive chi lamenta il fastidio.
Questo è quanto ha espresso la dalla seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 2864/16 che ha respinto il ricorso di una donna condannata a risarcire a un’altra condomina i danni cagionati da immissioni rumorose.
La donna, in particolare, ha ritenuto che la decisione dei giudici fosse illecita perché era fondata su testimonianze vertenti su apprezzamenti e valutazioni circa l’intollerabilità dei rumori e non su una consulenza tecnica. Inoltre, entrambe le donne avrebbero dovuto essere, sempre secondo la condannata, dichiarate incapaci di deporre dato che avevano già presentato un esposto in Questura sullo stesso identico argomento, e che avevano mostrato un interesse che avrebbe in qualche modo potuto legittimare la loro stessa partecipazione al giudizio. Inoltre, sempre secondo la donna incriminata , i giudici avrebbero riconosciuto il risarcimento all’altra donna anche se questa non aveva in realtà presentato alcuna prova della lesione subita dai rumori dell’incriminata.
La Sentenza
Nella fattispecie, la Cassazione, nel confermare le pronunce di merito, ha stabilito che “l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità può essere «oggetto di deposizione testimoniale», spettando poi al giudice valutare l’attendibilità e la congruità delle dichiarazioni rese”. Per quanto riguarda invece la presunta incapacità a testimoniare il collegio di legittimità ha chiarito che “l’interesse che può determinare l’esclusione dalla lista testi sussiste solo nel caso in cui gli appartamenti abitati da chi depone si trovino nella medesima posizione di quello dell’attrice, così come irrilevante deve ritenersi la presentazione dell’esposto in Questura”.
“Infine – ha concluso la Cassazione – nessuna censura può essere mossa in relazione alla condanna al risarcimento del danno dal momento che quando viene accertata la non tollerabilità delle immissioni «l’esistenza del danno è in re ipsa» e il vicino ha diritto a ottenere un ristoro fino a quando non vengano eliminate”.