Tosap anche sulle griglie di aereazione condominiali

Tosap anche sulle griglie di areazione condominiali dei garage:  il condominio è obbligato a pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in quanto corrispettivo della sottrazione della superficie all’uso pubblico.
Questo è quanto ha stabilito di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11449 del 1° giugno 2016)  per un condominio costituito da un garage sotterraneo (“realizzato in forza di un diritto di superficie ipogeo – ossia di costruire al di sotto del suolo – concesso dal comune“) al quale era già stato notificato un avviso di pagamento della Tosap per aver occupato suolo pubblico con l’apposizione di griglie di areazione.

Pagamento Tosap anche sulle griglie di aereazione condominiali

Il condominio aveva quindi deciso di ricorrere alla Commissione tributaria provinciale e, successivamente, anche al Tribunale amministrativo regionale ma, in entrambi i casi, veniva comunque condannato “al pagamento dell’imposta non avendo, il ricorrente, provato, tra l’altro, l’esistenza di atti di trasferimento, dal condominio al comune, delle aree coperte dalle griglie, né l’esistenza di alcun diritto di superficie relativamente a queste ultime né di un eventuale trattamento fiscale di favore concessogli dal Comune“. Inoltre, anche la Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso.

Pagamento Tosap anche sulle griglie di aereazione condominiale: la decisione della Cassazione

Infatti, spiegano i giudici di legittimità, “l’oggetto dell’avviso di accertamento ai fini Tosap non era l’occupazione di sottosuolo pubblico, determinata dalla fabbricazione del garage, ma solo l’occupazione del suolo pubblico con le griglie di areazione poste su detto suolo a vantaggio del garage condominiale che costituisce il presupposto impositivo (articoli 38 e 39 del Dlgs 507/93)“.
Inoltre, al contrario di ciò che sostiene il condominio, per i supremi giudici, queste griglie non costituiscono una «occupazione irreversibile» poiché, anche se incidono sull’utilizzo del suolo pubblico, di certo non ne modificano né la natura né la destinazione in quanto, una volta rimosse le griglie, (“non essenziali perché il garage sotterraneo potrebbe essere areato ed illuminato con altri sistemi“), verrebbe immediatamente ripristinato il loro uso collettivo.
Occorre precisare – spiegano i giudici della Suprema Corte – che qualora il Comune acquistasse l’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non sorgerebbe a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico” (Cassazione, Sezioniunite, sentenza 1611/2007).

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