Valida la notifica degli atti al portiere anche senza delega

Sufficiente per chi riceve qualificarsi come incaricato

E’ valida la notifica degli atti processuali al portiere anche in assenza di una delega da parte del condominio. Basta che il ricevente si qualifichi come incaricato.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 28902 di oggi, ha accolto il ricorso di una condomina che aveva instaurato il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione dell’acqua.

Ma la donna non aveva ricevuto alcuna risposta. Il condominio aveva infatti opposto la nullità della notifica dell’atto in assenza di delega del portiere ricevente.

La tesi non ha retto di fronte ai giudici di legittimità che, ribaltando il verdetto di merito, hanno affermato che nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.

In poche parole per la Cassazione il giudice d’appello ha errato nel ritenere la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere del Condominio, ritenendo che per poterlo validamente ritenere quale “addetto alla ricezione” fosse necessaria la prova di un’apposita delega.

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